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Come cambia il lavoro pubblico: l'abc della riforma Brunetta

di Claudio Tucci

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15 novembre 2009
Subito attaccato il nuovo portale dedicato alla riforma Brunetta
Gli Abc del Sole 24 Ore

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Contrattazione integrativa (articoli 55 e 64). Viene sottoposta a vincoli di spesa cogenti, definiti dalla contrattazione nazionale sulla base degli obiettivi e delle compatibilità di finanza pubblica. Per le amministrazioni delle autonomie locali, sono previsti vincoli di approvazione preventiva meno stringenti che per le amministrazioni centrali, ma comunque nel rispetto dei patti di stabilità e dei limiti fissati dai bilanci pluriennali. Le amministrazioni locali, peraltro, possono eventualmente aggiungere risorse proprie a quelle definite dalla contrattazione nazionale a favore della contrattazione integrativa, sempre nel rispetto dei limiti indicati. Potenziato, poi, il sistema dei controlli sulla spesa, che richiede alle
amministrazioni centrali di inviare annualmente, e pubblicare sul proprio sito, informazioni certificate sul costo degli accordi integrativi al Ministero dell'economia, e da questo alla Corte dei conti. Previsto, anche, che qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Chiarito, anche, che i soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale. Entro il 31 dicembre 2010, infine, le parti dovranno adeguare i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In difetto, i contratti vigenti cesseranno d'efficacia dal 1° gennaio 2011 e non saranno ulteriormente applicati.

Incompatibilità (articolo 52). Non si può conferire un incarico di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito, negli ultimi 2 anni, cariche politiche o sindacali.

Inderogabilità (articolo 29). Da parte della contrattazione collettiva di tutte le norme della riforma Brunetta relativa alle novità in arrivo su merito e premi, che verranno, pure, inserite di diritto nei contratti.

Ispettorato per la funzione pubblica (articolo 71). Che opera all'interno della presidenza del Consiglio, alle dipendenze della Funzione Pubblica, per controllare, meglio, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa.

Licenziamento disciplinare (articolo 69, sub articoli 55-quater e 55-octies). Si resta a casa (e in alcuni casi pure senza preavviso) se si attesta la falsa presenza in servizio, ci si assenta senza giustificazione, si rifiuta senza valido motivo un trasferimento disposto dall'amministrazione per motivare esigenze di servizio. Licenziamento in tronco, pure, se si falsificano documenti, si reiterano nell'ambiente di lavoro gravi condotte aggressive o moleste, e in caso di condanna penale interdittiva perpetua dagli uffici pubblici. E, ancora, ma con la ricorrenza di determinate circostanze, in caso di valutazione di insufficiente rendimento. L'amministrazione può, inoltre, risolvere il rapporto di lavoro nel caso di accertata permanente inidoneità psico-fisica al servizio da parte di un proprio dipendente.

Manager pubblici (articoli da 37 a 41 e articolo 50). Previste sostanziali modifiche al regime della dirigenza pubblica al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e la qualità delle prestazioni erogate al pubblico, oltre a realizzare adeguati livelli di produttività, favorendo il riconoscimento di meriti e demeriti. Tra le novità in arrivo: un ampliamento delle competenze sia nei processi di valutazione del personale ai fini delle progressione economica e tra le aree e della corresponsione di indennità e premi incentivanti, sia nelle procedure di mobilità con riguardo al personale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero, al fine di promuovere il riequilibrio e il più efficiente impiego delle risorse umane. Previsto, anche, un riordino della disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo. In particolare, viene promossa la mobilità, sia nazionale che internazionale, dei dirigenti e si prevede che i periodi lavorativi svolti saranno valorizzati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Giro di vite, poi, sulle sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi: oltre alla responsabilità disciplinare, si sancisce l'impossibilità di rinnovo dell'incarico dirigenziale, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla revoca e al licenziamento. Qualora, invece, abbia omesso di vigilare sul rispetto, da parte del proprio personale, degli standard di qualità e quantità fissati dall'amministrazione, gli viene decurtata la retribuzione di risultato, fino all'80 per cento. Rischia, poi, l'accusa di danno erariale, il dirigente che non individua le eccedenze di personale.

  CONTINUA ...»

15 novembre 2009
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